Ecobonus 110%, quando sistemare la casa è gratis!

Un’occasione d’oro per famiglie: fare lavori di efficientamento energetico in casa (come il cambio della caldaia o del condizionatore, l’installazione di pannelli solari, la coibentazione del tetto) e non pagare niente.

Anzi, vedersi restituito dallo Stato, sotto forma di sconto nelle tasse per 5 anni, il 110% per cento della cifra spesa.

Non solo: con la possibilità, tramite accordo, di cessione del credito a aziende o istituti bancari.

In pratica, trovando l’impresa disponibile, si potrà pagare zero (o avere un forte sconto in fattura), lasciando all’impresa stessa il compito di recuperare il credito, compreso – ovviamente – il 10% in più del totale.

Ci sarà però un surplus di burocrazia: servirà un certificato che attesti la congruità dei lavori eseguiti.

 

Ecobonus 110% è un’opportunità contenuta nel decreto Rilancia Italia, dibattuto lungamente dal Governo: doveva uscire ad aprile, è stato approvato a metà maggio.

In pratica si tratta di un credito d’imposta per lavori di riqualificazione energetica o antisismica di un edificio. Come in parte già esisteva, solo che la percentuale di restituzione oscillava fra il 50 e il 65%, e gli anni di restituzione erano 10. E soprattutto non esisteva la possibilità di cedere il credito a banche o imprese: di fatto i soldi bisognava sempre anticiparli.

Ecobonus 110% riguarderà una serie di lavori che dovranno essere realizzati fra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Un anno e mezzo a disposizione. La prima differenza con la situazione attuale è che l’ecobonus vale persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti che però siano anche prima casa del contribuente. Mentre l’attuale vale per tutti gli immobili e anche per i soggetti Ires.

Ma quali sono gli interventi, lavori gratis casa, oggetto di ecobonus 110%?

Caldaie, climatizzatori e coibentazione sì, infissi no (a meno che non si faccia il lavoro insieme agli altri in elenco).

Ma veniamo al dettaglio, e facciamoci guidare dal testo del decreto e da quanto riporta una bibbia del settore:

 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

  • interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e componenti come da Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica In vigore dal 01/01/2020 Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1. Come già anticipato, l’aliquota del 110% è assicurata se gli interventi in a, b o c in congiunzione con gli interventi di infissi e schermature assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE)

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